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Diritto all’informazione per i soci di una società in house

8 MARZO 2024

Un Comune socio di una società in controllo ha diritto ad accedere ai verbali del Consiglio d’amministrazione della società stessa. Tale diritto, secondo l’ANAC, va assicurato e “trova fondamento nei principi e nelle norme di legge che prevedono e regolano il fenomeno delle società in house e che disciplinano il controllo analogo congiunto”. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) lo ha ribadito con atto del presidente del 14 febbraio 2024 rispondendo a un parere richiesto da una società toscana che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti in tale ambito territoriale.

 
La premessa
Nel caso preso in esame, la richiesta del Comune toscano riguardava i verbali del Cda con cui è stata disposta la revoca dell’amministratore unico di una società controllata dalla in house dei rifiuti, e come tale pertanto non direttamente controllata dal comune in quanto non direttamente socio.
Come chiarito dall’ANAC, “tale società a valle costituisce, comunque, espressione di un disegno amministrativo attuativo del modello in house e, soprattutto, la società a valle è direttamente incaricata di svolgere un’attività di servizio pubblico (servizio di raccolta rifiuti) proprio nel territorio del Comune richiedente le informazioni”.
In sostanza: il Comune ha richiesto informazioni circa la decisione di revocare l’amministratore di una società che provvede ad un servizio pubblico di suo interesse. Va notato che è proprio il Comune interessato che deve fornire indicazioni alla società per la designazione dell’amministratore unico.
 
I rilievi dell’ANAC
L’ANAC prosegue spiegando che “nell’ambito delle in house pluripartecipate in controllo congiunto lo strumento del patto parasociale, serve a consentire la creazione di meccanismi di coordinamento e di controllo tra enti soci che, tipicamente, non troverebbero spazio negli statuti delle società in house. Nel caso in esame è del tutto ininfluente il fatto che i patti parasociali, prevedono che il controllo analogo vada esercitato attraverso appositi organi collegiali (Comitato unitario e Comitato ristretto) che riuniscono tutti i soci che esercitano il controllo congiunto”.