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Anac: controllo giudiziario e partecipazione alle gare

21 FEBBRAIO 2024

Con una nota del 19 febbraio l'Anac ha pubblicato il parere funzione consultiva n. 2 del 24 gennaio 2024, con cui ha chiarito che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario ex art. 34-bis del Codice Antimafia possono partecipare alle gare pubbliche indette successivamente all’adozione della predetta misura: l'art. 94, comma 2, del Codice appalti dispone che la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, costituisce motivo ostativo alla partecipazione alle gare e, quindi, all’affidamento di contratti pubblici, ma tale divieto non opera se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario, sospensione che ha efficacia solo pro-futuro, consentendo la partecipazione all’impresa sottoposta a tale misura ad altre procedure, non avendo la norma carattere retroattivo in assenza di espressa disposizione che lo preveda.