16 FEBBRAIO 2024
Nella sentenza n. 1046 del 1° febbraio 2024 il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell'atto con cui la Centrale unica di committenza di due Comuni ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l'appalto dei servizi di igiene ambientale, in ragione della omessa “marcatura temporale” della polizza recante la cauzione provvisoria, alla cui produzione la società era stata ammessa in attuazione del c.d. “soccorso istruttorio”: i giudici precisano che, se è pur vero che nelle gare pubbliche è sempre da ammettersi la sanabilità di criticità afferenti alla cauzione provvisoria, essendo questa un elemento formale della domanda, la cui mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale è, di conseguenza, emendabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, tuttavia la documentazione mancante deve essere comunque di data anteriore rispetto alla scadenza del termine di partecipazione, al fine di evitare che un effetto di sostanziale riapertura del termine di partecipazione, peraltro in favore di un singolo concorrente, possa determinare condizioni di disparità di trattamento nei confronti di altri partecipanti, in quanto tale concorrente si gioverebbe di un termine più lungo per acquisire la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara e così, nel caso specifico della fideiussione, per la natura onerosa della garanzia potrebbe spuntare condizioni economiche più favorevoli.