8 OTTOBRE 2019
Nella sentenza n. C-267/18 del 3 ottobre 2019 la Corte di giustizia europea ha chiarito che l’art. 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 deve essere interpretato nel senso che il subappalto, effettuato da un operatore economico, di una parte dei lavori nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, deciso senza il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice e che abbia dato luogo alla risoluzione di tale contratto di appalto, costituisce motivo idoneo a giustificare l’esclusione di tale operatore economico dalla partecipazione ad una successiva procedura di aggiudicazione di appalto pubblico nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice ritenga che un subappalto siffatto determini la rottura del rapporto di fiducia con l’operatore economico in parola; prima di pronunciare tale esclusione, l’amministrazione aggiudicatrice deve però, in conformità dell’art. 57, paragrafo 6, della direttiva sopra citata, letto in combinato disposto con il considerando 102 di quest’ultima, lasciare la possibilità all'operatore economico in oggetto di presentare le misure correttive da esso adottate a seguito della risoluzione del precedente contratto di appalto.