2 FEBBRAIO 2024
Nella sentenza n. 350 del 10 gennaio 2024 il Consiglio di Stato si esprime, nell'ambito dell'affidamento del servizio di trasporto scolastico da parte di un Comune, in merito al limite temporale di rilevanza degli illeciti, avendo il Tar ritenuto che sarebbero decorsi i tre anni dalla commissione dei fatti (2016/2017) costitutivi della causa di esclusione, da valutare rispetto alla data di indizione della gara (2020): i giudici ritengono che tale assunto non sia condivisibile, perchè nella fattispecie “il fatto” coincide invece con il decreto di rinvio a giudizio, una soluzione che trova peraltro significativa conferma nel nuovo Codice dei contratti pubblici, il cui art. 96, comma 10, sub c), afferma che la causa di esclusione dell’illecito professionale grave rileva per tre anni decorrenti dalla data di esercizio dell’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio) ex art. 407-bis cod. proc. pen., ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi dell’art. 94, comma 1, e dunque anche per il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.).