21 DICEMBRE 2023
Nella sentenza n. 10057 del 23 novembre 2023 il Consiglio di Stato precisa che l’art. 51, comma 1, del d.lgs. 50/2016 stabilisce non un obbligo assoluto e inderogabile di suddivisione in lotti, bensì un favor per tale suddivisione, che si traduce nell'obbligo di fornire motivazione della mancata suddivisione dell’appalto in lotti, motivazione che deve essere espressa nell’ambito di alcuni precisi atti della procedura e cioè il bando di gara o la lettera di invito e la relazione unica, il che però non significa che l'avvenuta suddivisione in lotti non possa essere sindacata in sede giurisdizionale amministrativa, per quanto riguarda, ad esempio, la conformazione dei lotti, sul piano qualitativo e dimensionale, che deve risultare ragionevole e proporzionata, garantendo l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese; in tale prospettiva, un’immotivata scelta di confezionamento di lotti d’importo spropositato, ovvero di aggregazione nel medesimo lotto di prestazioni eterogenee e non funzionalmente collegate, può risultare sproporzionata od irragionevole, e dunque illegittima, tenuto peraltro conto che è fatto divieto alle stazioni appaltanti non solo di suddividere in lotti la commessa a fini elusivi dell’applicazione del codice dei contratti pubblici, ma anche di «aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti».