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Tar Lazio: sostituzione del progettista ai fini della partecipazione alla gara

19 DICEMBRE 2023

Nella sentenza n. 16775 del 10 novembre 2023 il Tar per il Lazio ritiene illegittimo il provvedimento con cui un Comune ha escluso un RTI da un affidamento senza consentire al medesimo di sostituire il progettista “indicato” ai fini della partecipazione, ricordando che l’Adunanza Plenaria ha escluso la qualificazione, in termini di avvalimento, del progettista “indicato” dal concorrente ai fini dell’affidamento di un appalto integrato, aggiungendo che il nuovo Codice, in coerenza con le sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria, in più occasioni riconosce la possibilità di sostituire, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, i componenti di organismi aggregati che risultino privi di requisiti: in tal senso si vedano l'art. 97 del d.lgs. 36/23, che ammette la possibilità di sostituzione, dopo la scadenza dei termini di partecipazione, di quello dei componenti del raggruppamento che risulti privo dei requisiti di ordine generale o speciale, e l'art. 104, commi 5 e 6, del d.lgs. 36/23, che consente di sostituire, anche in tal caso dopo la scadenza dei termini di partecipazione, l’ausiliario che risulti privo di requisiti.