Nell’ambito della concessione di servizi gli effetti della pandemia non possono essere tali da incidere sugli obblighi del concessionario aggravandone il relativo rischio economico/operativo e alterando l’equilibrio economico finanziario della concessione
13 DICEMBRE 2023
Commento a Tribunale di Treviso, sentenza del 10 novembre 2023, n. 2050
I fatti di causa
Un ente locale conveniva in giudizio dinanzi al Giudice Ordinario la società concessionaria del servizio di asilo nido comunale deducendo che quest’ultima avrebbe conseguito indebitamente il pagamento per l’erogazione di servizi, invero ritenuti non prestati, nel periodo di sospensione del servizio affidato, in virtù dei provvedimenti emessi dallo Stato per contrastare l’emergenza da Covid-19.
La società concessionaria si costituiva in giudizio deducendo la piena legittimità dell’erogazione effettuata dall’Amministrazione in quanto la stessa sarebbe stata destinata a coprire non soltanto le attività eminentemente didattiche ma anche le ulteriori prestazioni connesse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con il mantenimento dell’immobile, con l’approvvigionamento di quanto necessario per la struttura e per la conservazione dell’accreditamento istituzionale.
Deduceva la convenuta, tra l’altro, che oltre alla erogazione del pagamento da parte del comune, di norma il concessionario percepisce la retta dalle famiglie utenti, somma non conseguita invece nel caso di specie proprio a causa del mancato esercizio dell’attività concessa, con conseguente mancato introito del compenso prospettato nell’ambito del quinquennio per il periodo di sospensione delle attività. Da ciò conseguiva, a parere del concessionario, anche la necessità di rideterminare per l’intera durata della concessione gli effettivi guadagni della società sia in relazione al corrispettivo derivante dalla erogazione dell’Ente Locale che con riferimento a quanto dovuto dagli utenti per il servizio in menzione.
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