Gli effetti di un'operazione di aggregazione con gara a doppio oggetto sull'affidamento in house
Gestione del servizio integrato rifiuti: sintesi della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV), 20 novembre 2023, n. 9933
5 DICEMBRE 2023
Gestione del servizio integrato rifiuti: risulta manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale relativa al combinato disposto degli artt. 14, 16, l.r. 1/2014, 24 della l.r. 12/2015 e dell’art. 3 bis, d.l. 138/2011 ed afferente alla compatibilità delle suddette norme ai principi costituzionali e degli artt. 3, 10, 11, 41, 43 e 117 della Costituzione che, secondo quanto asserito dal Comune appellante:
- determinerebbe una ingiustificata discriminazione tra operatori economici che l’Ente pubblico non può ammettere;
- imporrebbe la prosecuzione della gestione in house del servizio di che trattasi anche rispetto ad Enti che, come il Comune, non detengono alcuna partecipazione nella società in house che pretende di proseguire la gestione.
Le valutazioni del Consiglio di Stato
A confermarlo sono i giudici del Consiglio di Stato (Sez. IV), tramite sentenza del 20 novembre 2023, n. 9933. Come spiegano proprio i giudici amministrativi, il fatto che, successivamente a un’operazione di aggregazione, l’Ente comunale che abbia venduto le proprie azioni della società originaria in house non abbia successivamente acquisito le azioni della nuova società aggregatrice, non è elemento idoneo a far venir meno i presupposti per la prosecuzione del servizio (senza soluzione di continuità) da parte dell’operatore economico individuato con gara a doppio oggetto a seguito dell’operazione medesima, atteso che al momento della individuazione della nuova società come soggetto aggregatore l’Ente comunale faceva ancora parte della compagine societaria della precedente società in house (e quindi partecipava delle relative decisioni gestionali e organizzative), mentre al momento della dismissione del pacchetto azionario da parte dell’Ente comunale, quest’ultimo aveva già perduto la competenza in ordine alla gestione del servizio, che è stata attribuita alla Provincia.
Il caso di specie
Nel caso di specie, la prosecuzione della gestione del servizio de quo da parte della società multiutility selezionata ai fini dell’aggregazione è avvenuta sulla base di una gara a doppio oggetto, svolta sulla base della normativa nazionale e regionale; detta procedura di gara è stata svolta dalla società quando quest’ultima operava ancora in regime di house providing (l’alienazione del pacchetto azionario da parte del Comune è avvenuta in un momento successivo), in quanto soggetta al c.d. “controllo analogo congiunto” da parte dei Comuni della Provincia partecipanti alla gestione in forma associata del servizio.
Dagli atti di gara emerge con chiara evidenza che la procedura di gara non era solo diretta alla scelta del partner commerciale della società in house, ma anche del miglior operatore economico presente sul mercato per la gestione del servizio (gara a doppio oggetto). Ogni operatore economico del settore è stato messo in condizione di partecipare alla procedura di gara de qua, conseguentemente non è ravvisabile alcuna arbitraria discriminazione degli operatori economici e alcuna elusione delle regole del mercato; conseguentemente, non si ravvisano i presupposti per sollevare davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità prospettata dalla parte appellante.