24 NOVEMBRE 2023
Nella sentenza n. 9203 del 24 ottobre 2023 il Consiglio di Stato precisa che il principio della suddivisione in lotti per favorire la concorrenza può essere derogato attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale, il cui concreto esercizio deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto, aggiungendo che il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza; ciò premesso, i giudici affermano che il semplice fatto che vi sia stata una suddivisione in lotti non esclude affatto che possano essere sindacate, sotto il profilo della legittimità e del rispetto sostanziale della ratio della norma, anche le modalità con le quali la suddivisione è avvenuta: ciò risulta confermato dalla disposizione oggi contenuta nell’art. 58, comma 3, del d.lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di esplicitare in ogni caso “i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti”, avuto riguardo ai parametri evincibili dai princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.