28 NOVEMBRE 2023
Nella sentenza n. 9180 del 24 ottobre 2023 il Consiglio di Stato respinge un ricorso in cui era stato contestato il fatto che, in una gara d'appalto, nell'ambito dell'avvalimento non erano state immediatamente messe a disposizione le risorse da parte dell’impresa ausiliaria, essendo state demandate a successivi appositi contratti: i giudici affermano che la previsione di negozi attuativi non elide l’immediata esigibilità delle risorse messe a disposizione e neppure contraddice il carattere di contratto obbligatorio dell’avvalimento, non potendosi peraltro trascurare che la norma precisa che l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prescritti, ammettendo dunque anche un successivo contratto.
Infatti, la sottoscrizione del contratto di avvalimento non esclude la conclusione di ulteriori contratti che servono a rendere più efficace e utile il trasferimento delle risorse dall’ausiliaria all’ausiliata, ovvero, per meglio dire, a rendere più funzionale la gestione delle risorse già trasferite.
Tale principio vale anche con particolare riguardo alla mancata predeterminazione del corrispettivo in favore dell’impresa ausiliaria: non è infatti postulabile l’automatica invalidità del contratto di avvalimento per tale motivo ogni qualvolta dal tenore dell’accordo possa comunque individuarsi l’interesse patrimoniale dell’ausiliaria, interesse che può avere carattere diretto (cioè consistere in un’utilità immediata) o anche solo indiretto, purché effettivo.
In altri termini, precisano i giudici, l’indicazione del preciso ammontare del corrispettivo esula dalle prescrizioni imposte al contratto di avvalimento, essendo piuttosto frutto di un’impropria estensione analogica al caso di specie delle speciali prescrizioni dettate per l’avvalimento operativo, relative al personale, ai mezzi e alla attrezzature, che devono essere puntualmente individuati ed indicati nell’offerta, allo scopo di dimostrare l’affidabilità dell’impegno assunto dall’impresa ausiliaria.