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PPP e D.Lgs. 36/2023: competenza e qualificazioni delle stazioni concedenti, il ruolo e i possibili limiti della consulenza interdisciplinare pubblica e quella degli specialisti privati

14 NOVEMBRE 2023

Il linguaggio “sintetico” del nuovo codice, il D.lgs. 36/2023 (Codice),  e la riduzione degli strumenti procedimentali e contrattuali tipizzati, presuppone la conoscenza del codice previgente negli snodi fondamentali della materia, anche per superare le numerose criticità ermeneutiche e ciò costringe la PA ad affidarsi, più che ad avvalersi, di supporti consulenziali esterni.

 
A questo riguardo il supporto della consulenza pubblica è stato potenziato, o meglio è aumentata la sua visibilità nel Codice ed è prevedibile nel tempo una certa polisemia interpretativa, generata dalla ridondanza degli organismi abilitati a esprimere pareri, senza che tra essi ci sia una gerarchia predefinita.
 
Infatti, l’art. 175, comma 3 e 4, del Codice tratta del rilascio dei pareri alla PA focalizzati sulle opere di rilevanza statale, che a seconda della tipologia di opere, del loro valore e dei soggetti richiedenti, sono classificati in vincolanti, obbligatori ma non vincolanti e facoltativi. Il riferimento, in particolare, è a quelli del CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) suo braccio operativo, del DIPE di concerto con il MEF tramite la Ragioneria generale dello Stato, a cui si aggiungono quelli del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) e del Consiglio di Stato, attivabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per profili diversi da quelli di convenienza.

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