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Cumulo alla rinfusa e consorzi stabili nell’affidamento di appalti di servizi e forniture: i recenti approdi della giurisprudenza alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici

13 NOVEMBRE 2023

Qualificazione degli operatori economici – Requisiti di idoneità tecnica e finanziaria – Consorzio stabile – Affidamento di servizi e di forniture – “Cumulo alla rinfusa” – Interpretazione dell’art. 47, comma 1 e comma 2 bis d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Art. 225, comma 13 d.lgs. n. 36/2023  – Norma di interpretazione autentica – Requisiti delle consorziate – Consorziate non designate per l’esecuzione del contratto – Ammissibilità del cumulo alla rinfusa (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 45, 47; d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 65, 67, 225).

 
Consiglio di stato, sez. v, 29 settembre 2023, n. 8592
 
L’indirizzo interpretativo della giurisprudenza che considerava l’operatività del c.d. “cumulo alla rinfusa” solo con riguardo alla disponibilità delle attrezzature e mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo (al di fuori di tali presupposti dovendosi applicare la regola generale che impone a ciascun concorrente la dimostrazione del possesso dei requisiti e delle capacità di qualificazione) è da ritenersi ormai superato stante il tenore letterale dell’art. 225, comma 13 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
 
La norma in questione ha chiarito, mediante un intervento di interpretazione autentica, il criterio applicativo degli artt. 47, 83 e 216 del d.lgs. n. 50 del 2016, stabilendo che: “Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e dell’esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall’articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L’articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti dal bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara”.
 
Da siffatti rilievi consegue che, nella partecipazione alle gare d’appalto [per lavori, servizi e forniture] è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto di appalto.