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Consiglio di Stato: scelta del criterio di aggiudicazione

6 NOVEMBRE 2023

Nella sentenza n. 8706 del 6 ottobre 2023 il Consiglio di Stato respinge la contestazione del ricorrente il quale afferma che la stazione appaltante ha erroneamente deciso di applicare il criterio del minor prezzo, poiché il servizio sarebbe ad alta intensità di manodopera, con un’incidenza sull’importo offerto dall’aggiudicataria superiore al 50%: i giudici precisano che la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa ed è quindi sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo che, in relazione alla natura e all'oggetto del contratto, non sia manifestamente illogica o basata su travisamento di fatti; in sostanza, le stazioni appaltanti scelgono tra i due criteri quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto; ciò premesso, il Consiglio di Stato riepiloga le caratteristiche dei due criteri:

 
- il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato quando l'oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto, da cui deriva che tale criterio potrà essere adeguato al perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate, nel qual caso la stazione appaltante, qualora sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del contratto, potrà non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, in quanto l’esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sè in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l’esigenza dell’Amministrazione;
 
- al contrario, la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi: in questo caso l’Amministrazione potrà ritenere che l’offerta più vantaggiosa per la specifica esigenza sia quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo; la stazione appaltante dovrà valutare se uno o più degli aspetti qualitativi dell’offerta concorrano, insieme al prezzo, all’individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l’interesse sotteso all’indizione della gara.