18 SETTEMBRE 2023
Nella sentenza n. 7839 del 21 agosto 2023 il Consiglio di Stato respinge il ricorso di un consorzio che è risultato primo classificato ma poi è stato escluso dalla gara indetta da un Comune per l'affidamento, in regime di concessione per la durata di cinque anni, della gestione dei centri diurni socio-educativi e riabilitativi, in quanto il piano economico finanziario non risultava sottoscritto da un dottore commercialista o da un ragioniere abilitato all'esercizio della professione, così come richiesto dal disciplinare di gara: i giudici affermano, innanzitutto, che la clausola che prevede la firma in oggetto è razionale in considerazione del rischio che doveva essere assunto dal concessionario relativamente all’aleatorietà della domanda di prestazioni e alla conseguente validità imprenditoriale dell’iniziativa economica, per cui il PEF aveva la fondamentale funzione di garantire proprio l’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa attraverso la “corretta allocazione dei rischi” (art. 165, comma 2, d.lgs. 50/2016) ed è per tale ragione che è stata prevista la sua sottoscrizione non solo da parte del legale rappresentante dell’impresa, ma anche di un dottore commercialista o di un ragioniere abilitato all'esercizio della professione, figure questa ultime competenti ad asseverare la corretta allocazione dei rischi; ciò premesso, il Consiglio di Stato si esprime in merito all’invocato soccorso istruttorio, ritenendo che non possa ritenersi che la mancata sottoscrizione del PEF da parte del ragioniere o del commercialista abilitati all’esercizio della professione possa costituire un difetto attinente ad un semplice elemento formale, trattandosi invece di una carenza sostanziale non sanabile mediante ricorso all’istituto in oggetto: il PEF, infatti, non è stato originariamente sottoscritto da uno dei suddetti professionisti ed una successiva sottoscrizione avrebbe necessariamente determinato una nuova valutazione di fattibilità del piano dei rischi da parte di questi ultimi.
D’altra parte, osservano i giudici, “nelle procedure di gara è pacifico che il soccorso procedimentale deve ritenersi ammesso in relazione all’integrazione della documentazione già prodotta, ma non anche per consentire all'offerente di formare atti richiesti dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione dei principi di immodificabilità e segretezza dell'offerta, di imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti”.