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Categorie “superspecialistiche” e qualificazione obbligatoria: il caso della OS32

Commento a Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2023, n. 5972

14 SETTEMBRE 2023

Categorie di opere generali e specializzate – Strutture, impianti, opere speciali (c.d. “SIOS” o “superspecialistiche”) – Art. 92, comma 1 e art. 109, comma 2 D.P.R. n. 207/2010 – Art. 12, comma 2, lett. b) d.l. n. 47/2014 (convertito dalla l. 80/2014) – Art. 89, comma 11, art. 216, comma 14 e 27 octies, art. 217, comma 1, lett. u), nn. 1 e 2 d.lgs. n. 50/2016 – Artt. 1 e 2 D.M. n. 248/2016 – Categoria superspecialistica OS32 (strutture in legno) – Qualificazione obbligatoria – Categoria prevalente – Categoria scorporabile – Importo della categoria prevalente che copre l’intero importo dei lavori – Subappalto necessario – Non sussiste.

 
Pur se di natura “superspecialistica”, i lavori concernenti le strutture in legno, di cui alla categoria OS32, non sono a “qualificazione obbligatoria”, pertanto, in base all’art. 92, comma 1 d.P.R. n. 207 del 2010, ancora vigente, e in base alla norma transitoria contenuta nell’art. 216, comma 14 del Codice di contratti pubblici [d.lgs. n. 50/2016], l’operatore economico privo della qualificazione in tale categoria scorporabile può, comunque, eseguire i lavori se qualificato nella categoria prevalente per l’intero importo dell’appalto [art. 92, comma 1 D.P.R. n. 207/2010].
 
La categoria OS32 non è a qualificazione obbligatoria e, pur essendo tale categoria compresa nell’elenco di cui all’art. 2 del D.M. n. 248 del 2016 [categorie SIOS], i lavori [nel caso di specie] non superano il 10% dell’importo dei lavori.

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L’art. 89, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, relativo ai limiti all’avvalimento e al subappalto necessario, opera, per le opere superspecialistiche, solo ed esclusivamente se queste risultano di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto.