6 SETTEMBRE 2023
Nella sentenza n. 7815 del 18 agosto 2023 il Consiglio di Stato precisa che l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera, all’interno dell’offerta, si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, non, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto: sulla base di tale presupposto, i giudici ritengono corretta la valutazione operata dal primo giudice, laddove ha ritenuto che la figura del “referente unico”, seppure deputata ad un intenso controllo sull’esecuzione della commessa oggetto di controversia, risultava “comunque inserita nell’ambito della struttura di coordinamento e controllo” e, con ciò, costituiva figura “caratterizzata da compiti direttivi o di coordinamento” e non invece – in assenza sia di obblighi specifici da parte del bando sia di esplicita indicazione nell’offerta – impiegata stabilmente ed in via esclusiva nella commessa medesima, da cui la conclusione che non risulta illegittima la relativa esclusione dal novero del costo della manodopera.