27 SETTEMBRE 2019
Nella sentenza n. 1955 del 9 settembre 2019 il Tar di Milano ha giudicato legittima l'esclusione dalla gara di un concorrente il quale ha indicato separatamente in offerta solamente i costi della manodopera tecnica impiegata nella commessa, mentre i costi del personale amministrativo sono stati inseriti nella voce “spese generali”: i giudici stabiliscono che così facendo l’aggiudicataria ha apertamente violato la disposizione contenuta nel comma 10 dell’ar. 95 del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale il concorrente nell’offerta economica deve indicare, tra l’altro, i propri costi della manodopera, in quanto il fatto che una parte di questi costi (segnatamente, quelli del personale amministrativo) sia stata inserita, insieme ad altre voci di costo, in una categoria più generale, equivale a non averli indicati, perché la norma presuppone un’indicazione separata di modo da consentire un controllo da parte della stazione appaltante sul rispetto dei minimi retributivi; l'irregolarità in oggetto rende quindi incompleta l’offerta, senza che sia possibile attivare il soccorso istruttorio non trattandosi della carenza di meri elementi formali della domanda di partecipazione.
Consulta qui il testo della sentenza