Stipula del contratto d’appalto e termine per il riscontro del possesso di un requisito di esecuzione indicato in gara
Commento a Consiglio di Stato, sez. III, 21 giugno 2023, n. 6074
4 AGOSTO 2023
L’art. 32, comma 8 d.lgs. n. 50 del 2016 è chiaro nel prevedere che “Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto”.
Ancora più chiaramente, l’art. 18 del nuovo codice dei contratti, approvato con il d.lgs. n. 36 del 2023, prevede, nel comma 2, lettera c), che può derogarsi alla regola generale per cui la stipula del contratto ha luogo entro i 60 giorni successivi all’efficacia dell’aggiudicazione “nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto”.
Se è vero che il termine per la stipula del contratto non può ritenersi inderogabilmente perentorio, è altresì vero che l’intera normativa nella materia dei contratti pubblici converge univocamente nel senso di ritenere la conclusione del contratto un adempimento da definirsi nel tempo più rapido possibile. La non perentorietà del suddetto termine non implica, dunque, che la sua funzione acceleratoria possa e debba essere vanificata senza una stringente motivazione (nella specie, inadeguata e dunque non legittima) sulle ragioni specifiche, preferibilmente legate a sopravvenienze imprevedibili, che ne impongano la dilazione. L’irragionevole e immotivato ritardo nell’approntamento dei mezzi necessari per l’esecuzione del contratto e per le verifiche doverose da parte della P.A., infatti, contrastano frontalmente con il principio di buona amministrazione e con i principi di economicità, efficacia, tempestività ripetutamente richiamati nel codice dei contratti pubblici.
Esiste il dovere dell’amministrazione di effettuare tempestivamente il controllo di un requisito di esecuzione, la cui verifica appartiene alla procedura di scelta del contraente e soggiace alle sue regole interamente pubblicistiche, di regola (e salvo motivati casi eccezionali) prima della stipula del contratto e possibilmente nei termini previsti nel bando e, in mancanza, dalla legge.
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