Inconferibile la nomina di Presidente del Consorzio di bonifica per condanna in primo grado
11 LUGLIO 2023
L’incarico di Presidente del Consorzio di bonifica, in quanto ente pubblico, non può essere conferito a chi ha subito una condanna in Tribunale con pena accessoria dei pubblici uffici.
Lo ha ribadito Anac, intervenendo con la delibera n. 290 del 20 giugno 2023, sul caso di un ente di bonifica dei bacini meridionali di una Regione del Meridione.
In base al decreto legislativo n. 39/2013, “coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti incarichi di amministratore pubblico”.
L’istruttoria
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha accertato, pertanto, l’inconferibilità che scatta dalla data di condanna del presidente. Chi ha conferito l’incarico “inconferibile” viene sanzionato con il divieto di poter conferire incarichi per tre mesi dalla data di comunicazione.
L’istruttoria dell’Anac ha dimostrato che il ruolo di Presidente del Consorzio aveva una rappresentanza e una rilevanza esterna fondamentale, con potere di firma sui ruoli di contribuenza, e le delegazioni sui contributi consortili.
“L’interesse pubblico alla tutela dell’immagine – scrive l’Autorità – e all’imparzialità dell’azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi dell’efficienza e dell’efficacia della stessa, che costituiscono il cardine dell’organizzazione e dell’attività della pubblica amministrazione, devono considerarsi prioritari rispetto alla possibilità per i soggetti che ricoprono determinate posizioni di svolgere attività che danno luogo ad inconferibilità”.
Le conclusioni
In conclusione, l’Autorità ha deliberato la nullità dell’atto di conferimento e il relativo contratto. Inoltre, in base all’articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2013, “i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati”, e nei loro confronti viene avviato procedimento che riguarda tutti coloro che, alla data del conferimento dell’incarico, erano componenti dell’organo conferente, ivi inclusi i componenti cessati dalla carica.
I componenti dell’organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza.