24 SETTEMBRE 2019
Nella sentenza n. 6013 del 2 settembre 2019 il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza del Tar che aveva ritenuto violato l’ordinato svolgimento della gara sul presupposto che l’apertura delle buste economiche sarebbe stata effettuata prima ancora della conclusione della fase di ammissione delle riserve, con una potenziale alterazione del meccanismo di aggiudicazione: il Consiglio di Stato respinge tale rapporto temporale tra la fase di ammissione dei concorrenti e la fase di apertura delle buste economiche, che appare smentita: a) dalla possibilità che il riscontro della carenza dei requisiti di partecipazione avvenga “in qualunque momento della procedura” (art. 80, comma 6, d.lgs. 50/2016) e quindi anche a buste aperte; b) dalla possibilità di attivare il soccorso istruttorio in qualunque fase della procedura (art. 85, comma 5); tali previsioni dimostrano che la fase di ammissione (e/o regolarizzazione e/o esclusione) si estende per tutta la durata della procedura, a nulla rilevando che nelle more si sia proceduto alla apertura delle buste contenenti l’offerta economica, definendosi soltanto con l’aggiudicazione.
Clicca qui per il testo della sentenza