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Confronto a coppie, identità dei giudizi e verbalizzazione: atto terzo

Commento al Consiglio di Stato , Sez. III, 20 marzo 2023, n. 2804

8 GIUGNO 2023

Autore: Matteo Valente - Appalti&Contratti Imprese

Ci siamo già occupati della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del 14 dicembre 2022 n. 16 (inserire collegamento), e prima ancora della relativa ordinanza di rimessione (inserire collegamento) con cui sono stati affrontati i seguenti temi:

– quello riguardante l’obbligo di una valutazione effettuata singolarmente e individualmente da ciascun commissario laddove il metodo prescelto sia quello del confronto a coppie;

– quello della modalità di verbalizzazione necessaria nel caso di valutazione dei progetti tecnici con il confronto a coppie.

Quest’oggi giunge la decisione conclusiva del Consiglio di Stato che da applicazione dei principi espressi al caso concreto.

Come si rammenterà erano stati rimessi all’Adunanza Plenaria dei quesiti riguardanti il caso in cui i commissari di gara avessero attribuito i medesimi coefficienti valutativi in merito a ciascun concorrente e a ciascun criterio di valutazione. Più in particolare, l’ordinanza di rimessione aveva apprezzato quell’orientamento giurisprudenziale che considerava illegittima una simile eventualità e ciò sulla base dell’incomprimibile carattere individuale del giudizio espresso da ciascun singolo commissario.

L’Adunanza Plenaria aveva confermato tale tesi, affermando che non sia materialmente ammissibile che si verifichi un’identità totale tra tutte le valutazioni e ciò poiché, detta identità costituirebbe la dimostrazione di come vi sia stato un approccio totalmente collegiale ad un’attività (quella della prima fase in cui si estrinseca il metodo del confronto a coppie) che è strettamente individuale. Ugualmente inammissibile è, per la Plenaria, una verbalizzazione “unitaria”, ove le schede di valutazione dei commissari vengano redatte contemporaneamente sul medesimo documento.

Applicando tali principi la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello e affermato che:

– il confronto a coppie deve essere effettuato da ciascun commissario individualmente;

– nel caso di specie, l’identità dei punteggi assegnati da tutti i componenti della commissione, pur titolari di differenti professionalità, depone nel senso che le valutazioni siano state previamente concordate tra i componenti e siano state, quindi precostituite;

– non può ritenersi, pertanto, legittimo un giudizio comparativo sempre identico tra i singoli commissari, in quanto il giudizio comparativo a coppie, essendo relativo, deve riflettere una individualità del singolo giudizio nella preferenza nettamente distinguibile da quella degli altri;

– nel caso concreto, l’espressione degli stessi punteggi, invariabilmente riportati nelle tabelle, non dimostra solo l’assenza di una pur minima autonomia nell’espressione del giudizio comparativo da parte dei singoli commissari, ma scardina il funzionamento delle tabelle laddove, nell’uguaglianza dei punteggi, i coefficienti dei singoli commissari finiscono per rappresentare il singolo coefficiente che è chiamato ad esprimere la commissione, vanificando nel sistema del confronto a coppie il fondamentale passaggio dal coefficiente individuale di ciascun commissario;

– l’espressione delle preferenze deve avvenire in modo autonomo e distinto l’una dall’altra e deve essere verbalizzata dalla commissione;

– in conclusione, non è richiesta necessariamente la segretezza o la riservatezza della preferenza assegnata dai singoli componenti della commissione; è però necessario che risulti dai verbali la valutazione individuale effettuata dai singoli commissari; inoltre, le valutazioni, non devono essere standardizzate, dovendo percepirsi l’individualità dei singoli giudizi.

Orbene, nel caso affrontato dal Consiglio di Stato la verbalizzazione unitaria e l’identità di punteggi hanno rappresentato un evidente sintomo di come i principi dell’Adunanza Plenaria non siano stati affatto rispettati. Per l’effetto i Giudici hanno accolto l’appello e annullato l’aggiudicazione impugnata, rinviando la decisione definitiva solo in relazione ai profili attinenti la quantificazione del risarcimento danni.