16 SETTEMBRE 2019
Nella sentenza n. 948 del 14 agosto 2019 il Tar di Torino ha stabilito che il fatto che l’Amministratore delegato di una società aggiudicatrice per il servizio di assistenza alla progettazione esecutiva (nulla rileva il fatto che l’impresa sia stata invitata a presentare l’offerta e che l’importo del servizio avrebbe consentito un affidamento diretto) sia anche dipendente della stazione appaltante, con una posizione di rilievo nel settore della progettazione, non può ritenersi circostanza irrilevante ai fini dell'esclusione dell'azienda stessa dalla gara: l'art. 42, comma 2 del d.lgs. 50/2016 si riferisce a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale, il che si verifica quando il “dipendente” pubblico (ad esempio, il Rup ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, esecuzione contratto e collaudi) ovvero colui (anche un soggetto privato) che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d’appalto, sia portatore di interessi, della propria o dell’altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni; da tali considerazioni deriva che la situazione sopra descritta integra gli estremi di un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 (nonché, nel caso specifico, di un articolo del Codice etico aziendale), che rende illegittima la partecipazione della ricorrente alla gara, integrando la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. d) del Codice dei contratti pubblici.
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