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Deroga alla convenzione Consip: non è imposta una comparazione finale o postuma dei prezzi

28 MARZO 2023

In caso di deroga alla convenzione Consip per l’acquisto di beni e servizi non è imposta una comparazione finale o postuma dei prezzi.

L’unica disposizione che postula una certa comparazione, a cui l’Amministrazione deve attenersi, è l’articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), a norma del quale: “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.

Trattasi in questo caso, ad ogni modo, di valutazione comparativa dei costi ex ante, da compiere in vista dell’adozione del bando di gara autonoma.

Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. V con la Sentenza del 15 marzo 2023 n. 2731.