14 MARZO 2023
Nella sentenza n. 1261 del 6 febbraio 2023 il Consiglio di Stato afferma che i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purché tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, laddove tali valutazioni devono essere anzitutto di natura esclusivamente individuale.
Ccon riferimento al metodo del confronto a coppie, in particolare, l'assegnazione di punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei tutti i commissari annulla l'individualità della valutazione che, anche a seguito della valutazione collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel confronto tra la singola offerta e le altre in modo da garantire l'assegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto a coppie.
Nel caso oggetto del contenzioso, risulta verificarsi proprio quest'ultima tipologia di vizio della procedura, in quanto gli innumerevoli punteggi attribuiti dai singoli Commissari risultano in generale corrispondenti, con poche eccezioni (9 su 64 complessivi; 5 sui primi 60), oltre ad essere sempre identici, senza alcuna eccezione, nelle pur numerose votazioni che hanno condotto all’esclusione della parte ricorrente.