12 SETTEMBRE 2019
Nella sentenza n. 44 del 9 agosto 2019 il Tar della Valle d'Aosta è stato chiamato ad esprimersi in merito ad una gara, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali, il cui disciplinare stabiliva che il costo del lavoro non fosse soggetto a ribasso, motivo per cui era stata esclusa una ditta che aveva invece formulato un’offerta contenente un ribasso in relazione a tale parametro, sul presupposto dell’inderogabilità della clausola in oggetto: i giudici hanno stabilito l'illegittimità di tale esclusione, in considerazione della impossibilità di ritenere anomala un’offerta per il solo fatto che presenti un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante, dovendo necessariamente lo stesso essere valutato nell’ambito della verifica di congruità, tenuto conto che di regola siffatte tabelle, redatte dal Ministero competente, esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia.
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