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Gare telematiche: in caso di malfunzionamenti impeditivi della piattaforma messa a disposizione, non può essere escluso l’operatore economico che, a causa dei malfunzionamenti, non ha presentato la domanda di partecipazione nei tempi stabiliti

7 DICEMBRE 2022

Il Tar Campania, Sez. I, con la sentenza n. 7202/2022 del 21/11/2022 torna sulla portata applicativa dell’art. 79, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, che, nell’ipotesi di malfunzionamenti dei mezzi di comunicazione elettronica, pone a carico della Stazione Appaltante l’onere di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità della procedura, ivi inclusi la sospensione o la proroga del termine di presentazione delle offerte.

In particolare, richiamando un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, i giudici partenopei ricordano che la menzionata norma trova applicazione ogni volta che la mancata trasmissione della domanda di partecipazione dipenda da un effettivo guasto tecnico della piattaforma informatica, non potendosi far ricadere sull’impresa il rischio connesso ad un fattore che esula dalla sua sfera di disponibilità.

Diversamente, qualora sia ravvisabile un comportamento negligente dell’impresa, la sua esclusione è legittima, in virtù del principio di autoresponsabilità degli operatori economici.

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