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Nessuna incompatibilità con il ruolo di commissario se il dirigente che ha indetto la gara non ha materialmente predisposto la lex specialis

6 DICEMBRE 2022

Per predisposizione materiale della legge di gara deve intendersi non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso quanto, piuttosto, una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per la pubblica amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario.

Affinché sussista l’incompatibilità non è sufficiente che il coinvolgimento del commissario nella redazione della legge di gara si estrinsechi in un apporto meramente formale (approvazione e/o sottoscrizione del frutto dell’altrui opera), ma è necessario che ci sia la sostanziale riconducibilità della stessa all’attività intellettuale, valutativa e professionale concretamente espletata dal membro della Commissione.

Lo stabilisce il Consiglio di Stato sez. III con la sent. del 24 novembre 2022, n. 10366.

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