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Consiglio di Stato: revoca dell'aggiudicazione provvisoria

5 SETTEMBRE 2019

Nella sentenza n. 5597 del 6 agosto 2019 il Consiglio di Stato ricorda che poichè l'aggiudicazione provvisoria ha natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili e non è quindi tutelabile processualmente ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della Legge 241/1990, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara; in tali casi, la decisione della PA di procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria non è da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell'aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l'aggiudicatario provvisorio vanta solo un'aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento: pertanto, l'assenza di una posizione di affidamento in capo all'aggiudicatario provvisorio, meritevole di tutela qualificata, attenua l'onere motivazionale facente carico alla Pubblica amministrazione anche con riferimento all'indicazione dell'interesse pubblico giustificativo dell'atto di ritiro.

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