24 NOVEMBRE 2022
Nella sentenza n. 8728 del 12 ottobre 2022 il Consiglio di Stato afferma che se la previsione di una soglia tecnica di sbarramento risponde alla precisa finalità di consentire alla stazione appaltante una verifica in ordine alla effettiva capacità delle offerte di raggiungere uno standard minimo di qualità, allora ne consegue che la verifica deve operarsi sulle offerte non riparametrate; dato che la previsione di un punteggio minimo viene prevista a salvaguardia dell’interesse della stazione appaltante a consentire l’accesso alle successive fasi di gara soltanto a imprese con un minimo di capacità tecnica per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, tale interesse verrebbe di fatto pregiudicato laddove si consentisse una deroga a tale principio nel caso di un solo partecipante alla gara, in quanto in tale caso il meccanismo dell’adeguamento a uno dell’unica offerta in gara avrebbe l’effetto di consentire che qualunque impresa, anche priva di un requisito minimo, possa essere aggiudicataria del servizio nel caso di unica partecipante alla gara; inoltre, laddove il disciplinare di gara introduce il meccanismo della riparametrazione ciò è previsto soltanto allorquando vi sia una pluralità di offerte, il che si desume dal senso letterale delle parole, dato che si procede a riportare a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate: il dato letterale rimanda a una pluralità di offerte tra le quali individuare quella più alta e quindi riparametrare le altre a quest’ultima.