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Limiti e criticità del subappalto al vaglio della giurisprudenza

L’esclusione per carenza dei requisiti della terna indicata in gara è conforme alle norme europee

2 SETTEMBRE 2019

Nel quadro del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, secondo una recente pronuncia del TAR Genova è compatibile con la disciplina eurounitaria la disposizione ex art. 80, comma 5, del Codice che impone l’esclusione del concorrente per accertata carenza dei requisiti di uno dei subappaltatori indicati in gara, senza possibilità di rimediarvi tramite sostituzione del subappaltatore interessato. Tale sostituzione è infatti consentita dall’art. 105, comma 6, del Codice medesimo esclusivamente in fase di esecuzione del contratto, in conformità proprio a quanto previsto dalla direttiva n. 2014/24/UE, nella misura in cui l’art. 71, par. 6, lett. b), della stessa richiama espressamente, al riguardo, gli obblighi di cui all’art. 18, par. 2, il quale a sua volta fa esplicito riferimento alle misure adeguate da assumere “nell’esecuzione di appalti pubblici”.

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