Consiglio di Stato, Sez. V, 23 settembre 2022, n. 8223
27 OTTOBRE 2022
Subappalto – Principio di tipicità delle cause di esclusione – Art. 83, comma 8 d.lgs. n. 50/2016 – Indicazione dello stesso subappaltatore da parte di due concorrenti – Esclusione – Non sussiste.
Nell’ottica del principio di tipicità delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, il nostro ordinamento giuridico non prevede una norma per la quale la stazione appaltante dovrebbe escludere dalla gara i concorrenti che abbiano indicato il medesimo subappaltatore (anche necessario). Di talché, in assenza di un’espressa previsione normativa volta a sanzionare con l’esclusione l’indicazione da parte di più concorrenti del medesimo subappaltatore, tale condotta non può provocare un effetto espulsivo.
Il subappaltatore, anche se necessario, a differenza dell’avvalimento, non “presta” o “fornisce” alcunché al concorrente subappaltante. Più semplicemente, qualora un servizio o un’attività oggetto dell’appalto principale sia interamente scorporabile, il subappaltatore svolge direttamente tale servizio o tale attività e quindi è solo lui a dover possedere i relativi requisiti.
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