16 SETTEMBRE 2022
Ai fini della prefigurazione dei “criteri di selezione”, i requisiti di partecipazione imposti agli operatori economici debbono obbedire ai criteri della “attinenza” e della “proporzionalità”, ad evitare l’abusiva limitazione dell’accesso concorrenziale alla commessa.
Ai fini dell’affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano, non è richiesto, per la dimostrazione della idoneità professionale, il requisito della iscrizione degli operatori concorrenti all’Albo dei gestori ambientali. È quanto stabilisce il Consiglio di Stato sezione V con la sentenza del 30 agosto 2022 n. 7573.
CONTINUA A LEGGERE