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RUP affidamento diretto in house

Parere MIMS 11/07/2022, n. 1420

9 SETTEMBRE 2022

Quesito
Si chiede se, in una procedura di affidamento diretto da parte di una PA alla propria società in house, che gestirà autonomamente, tramite un proprio RUP, le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, l’Amministrazione sia tenuta comunque alla nomina di un RUP ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016,oppure se sia sufficiente la nomina di un responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L.241/1990 per il provvedimento di affidamento diretto. In caso di orientamento per la nomina ex D.Lgs. 50/2016, si chiede di chiarire quali siano le mansioni del RUP, anche in relazione all’applicazione dell’art.113 del Decreto stesso.

Risposta
Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, nel caso di “in house providing”,in virtù della natura stessa della società in house, intesa quale longa manus dell’ente appaltante, soggetta all’assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dello stesso, si verifica una situazione di delegazione interorganica, finalizzata all’autoproduzione di beni, servizi e lavori da parte della pubblica amministrazione.
Come ribadito da copiosa giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, tale circostanza permette di ovviare all’ordinaria disciplina dell’evidenza pubblica che prevede l’espletamento di una gara, nei limiti, tuttavia, del rispetto dell’onere motivazionale rafforzato di cui all’art. 192 del Codice, relativo alle ragioni del mancato ricorso al mercato e ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. T
anto premesso, si consideri, in primo luogo, la complessità dell’indagine sottesa alla scelta di procedere all’affidamento in house e della rigorosa motivazione richiesta per giustificarne il ricorso e, in secondo luogo, l’ampio potere autonomo di vigilanza riconosciuto dalla legge all’ANAC in ordine alla correttezza della predetta motivazione, nonché la possibilità dell’Autorità di assoggettare all’obbligo contributivo anche gli affidamenti delle amministrazioni aggiudicatrici a proprie società in house (come da ultimo affermato dal Consiglio di Stato nel parere n.1142/2022 del 1.07.2022). Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, si ritiene opportuno procedere alla nomina di un RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice –con tutti gli obblighi normativi consequenziali – anche al fine di governare la fase esecutiva dell’affidamento; in alternativa si ritiene che rientri nella discrezionalità della Stazione Appaltante la possibilità di nominare diversi responsabili del procedimento di cui alla L. n. 241/1990 con riferimento a ciascuna singola fase della procedura in questione.