28 LUGLIO 2022
Con la previsione dell’obbligo di revisione del prezzo i contratti di forniture e servizi sono stati muniti di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un «nuovo» corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti. Mentre per i contratti ai quali trova ancora applicazione il previgente codice degli appalti (d.lgs. 163 del 2006) la clausola contrattuale che prevede la “invariabilità del corrispettivo” è coerente con con l’art. 133 del “codice de Lise”.
È quanto stabilisce il Consiglio di Stato – sez. IV– con la sentenza del 07 luglio 2022 n. 5667.
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