28 GIUGNO 2022
Secondo una recente pronuncia del Tar Lazio, qualora le concrete modalità di svolgimento del servizio declinate nella lex specialis di gara non prevedano in maniera “ineludibile” l’impiego esclusivo di lavoratori subordinati – per ragioni di tutela di questi ultimi – l’operatore economico concorrente può scegliere liberamente la specifica matrice organizzativa da imprimere alla propria forza lavoro, anche attraverso l’impiego di lavoratori autonomi per la quasi totalità delle risorse (90%).
Infatti, in tali fattispecie prevale la libertà di iniziativa economica riconosciuta all’imprenditore che si sostanzia nel divieto per la stazione appaltante di imporre al concorrente un particolare modello di organizzazione del lavoro.
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