27 GIUGNO 2022
È stata posta dinanzi al Giudice Amministrativo la questione di giurisdizione inerente alla mancata nomina e costituzione del Collegio Consultivo Tecnico deputato a fornire pareri ovvero ad assumere determinazioni in ipotesi di “conflitto” tra Committente e Appaltatore.
Il tema si è intrecciato con quello della risoluzione contrattuale, avendo nel caso di specie l’Appaltatore subito l’avvio del relativo procedimento in conseguenza dell’imputato grave inadempimento denunciato dalla parte committente.
A parere dell’Appaltatore, a seguito dell’entrata in vigore della normativa sulla costituzione del collegio consultivo tecnico, non potrebbe trovare avvio il procedimento risolutivo, dovendo invece essere rimessa ogni questione al predetto collegio per la risoluzione delle questioni controverse: il diritto soggettivo del privato sarebbe recessivo al cospetto del potere autoritativo della committente di costituzione del collegio, sicché le parti non agirebbero più iure privatorum, con conseguente impossibilità per l’Amministrazione di procedere con la risoluzione del contratto.
Le argomentazioni sopra riportate – legate alla censura del difetto di giurisdizione del Giudice adito sollevata dalle Amministrazioni resistenti – non sono state ritenute convincenti dal Supremo Consesso che, invece, ha effettuato una puntuale disamina della fattispecie osservando che, in primo luogo, quando ci si trovi al cospetto di un appalto sotto soglia comunitaria (come nel caso concreto oggetto di disamina) non sussiste un obbligo, ma solo una facoltà, di nominare il collegio consultivo tecnico.
A prescindere dal citato dato, è stato ritenuto dal Collegio essenziale sottolineare la funzione assolta dal Collegio, ovvero quella consultiva, ex art. 5, comma 4, del D.L. n. 76/2020, deputata alla risoluzione di problematiche esecutive insorte in corso d’opera, tra le quali non si annovera il caso del grave inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di contratto, che possono dar luogo a pareri.
Ed ancora, ai sensi del successivo art. 6, al collegio sono riservate “funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso”, con il compito di adottare delle “determinazioni” volte appunto a risolvere tali dispute e controversie. Determinazioni che la norma stessa equipara a lodo contrattuale ex art. 808 ter, comma 2, c.p.c. all’esito di un c.d. arbitrato irrituale.
A prescindere, quindi, da come si voglia interpretare il compito e la funzione cui il collegio consultivo tecnico è deputato, il provvedimento di risoluzione non vedrebbe intaccata la propria natura di esercizio di diritto soggettivo nell’ambito di un rapporto contrattuale e in ogni caso i risultati cui darebbe luogo il predetto collegio non potrebbero che condurre a incardinare la controversia dinanzi al giudice ordinario, essendo questo il giudice naturale deputato a dirimere il contenzioso all’esito della stipula del contratto e in fase esecutiva.
CONTINUA A LEGGERE