24 GIUGNO 2022
Non è possibile cambiare il prezzo del contratto prima della stipula.
Se le condizioni cambiano l’impresa può ritirare l’offerta o rifiutare la stipula.
La pretesa alla rimodulazione dei corrispettivi prima della firma del contratto (e, quindi, in una fase differente dall’esecuzione) altera il confronto tra gli operatori finendo per “premiare” il concorrente che indica il prezzo maggiormente competitivo (anche senza quella necessaria prudenza che si richiede ad un soggetto qualificato e da tempo operante nel mercato), salvo poi predicare la insostenibilità delle condizioni originarie del contratto, determinate anche in ragione delle proprie offerte.
È quanto stabilisce il Tar – Lombardia – Milano – sez. II – con la sentenza del 10 giugno 2022 n. 1343.
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