17 GIUGNO 2022
Non si può ricoprire contemporaneamente l’incarico di presidente della Camera di Commercio e quello di presidente del Cda di un ente fieristico dello stesso territorio, controllato dalla medesima Camera di Commercio. L’Anac ha sancito l’incompatibilità tra i due ruoli nella delibera del 18 maggio 2022, n.256 approvata al termine di un procedimento di vigilanza sui vertici dei due enti di una importante Cittá del Nord Est.
La norma – il decreto legislativo n. 39 del 2013 – prevede che “gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale” siano “incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione”.
Secondo l’Anac la Camera di Commercio è qualificabile come un ente pubblico di livello provinciale e l’ente fieristico un ente di diritto privato in controllo pubblico. Lo studio legale di fiducia della Camera di Commercio in questione invece, nella memoria difensiva, ha osservato che il presidente svolgerebbe una funzione “meramente ordinatoria e di impulso” mentre “l’intera gestione finanziaria, tecnica e amministrativa sarebbe attribuita ai dirigenti, coordinati dal segretario generale, che riveste il ruolo di vertice dell’amministrazione”. Il presidente, inoltre, “non maneggerebbe carte di credito o conti intestati alla camera di commercio, come confermato dal Rpct”. Non solo, sempre secondo la difesa.
Argomentazioni non decisive, secondo l’Anac. È di “particolare rilievo”, per l’Autorità, il potere attribuito alla giunta camerale di deliberare sugli atti che incidono sulla gestione, modifica, estinzione delle partecipazioni e all’esercizio di diritti dell’ente in qualità di azionista nelle società partecipate. Tra le quali rientra appunto l’ente fieristico in questione. L’astensione – rivelata dal Responsabile Anticorruzione e dallo stesso presidente - del presidente della Camera di Commercio dalle deliberazioni riguardanti la società partecipata, “del resto, rappresenta un ulteriore elemento valutativo per comprendere la rilevanza della partecipazione del presidente nelle decisioni riguardanti le società partecipate”, secondo l’Anac.
L’interessato dovrà quindi optare tra uno dei due incarichi entro il termine perentorio di 15 giorni.