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La Fondazione OMISSIS nelle procedure indette per l’accreditamento dei CSV soggiace alla normativa in tema di accesso agli atti e trasparenza

23 GIUGNO 2022

Il caso
Il T.a.r. Lazio, con la sentenza n. 5133 del 27 aprile 2022, ha accolto il ricorso della ricorrente OMISSIS e, per l’effetto, ha annullato il diniego opposto dalla Fondazione OMISSIS rispetto alla sua istanza, dichiarando il diritto all’accesso documentale in relazione alla documentazione indicata nella parte motiva.

In data 30 gennaio 2021, sul sito della Fondazione OMISSIS, veniva pubblicato l’annuncio di apertura delle procedure di accreditamento per il Centro di servizio per il volontariato (CSV) nel territorio della Romagna, ai sensi dell’art. 61 e 101, co. 6, terzo periodo del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017). Alla procedura, finalizzata a individuare un’associazione riconosciuta dal Terzo settore da accreditare quale CSV nell’ambito territoriale delle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, partecipavano la ricorrente e la controinteressata OMISSIS. In data 9 novembre del 2021, “con uno scarno comunicato notificato via PEC e pubblicato sul sito della Fondazione”, veniva reso noto l’esito della selezione a favore della controinteressata: “nessun altro dato o informazione era fornita né era reperibile sul sito, non essendo in alcun modo ricavabili le motivazioni di tale risultato”. In considerazione di ciò, la ricorrente notificava alla Fondazione OMISSIS richiesta di accesso agli atti “al fine di permettere la valutazione della difesa dei propri diritti nelle sedi giudiziali competenti e valutare un possibile ricorso”.

La Fondazione, a suo dire esclusa dall’applicazione della l. n. 241 del 1990, accoglieva solo parzialmente la richiesta di accesso agli atti. Precisava, inoltre, che le delibere oggetto della richiesta fossero facilmente reperibili sul proprio sito e rifiutava di rendere disponibile la documentazione della controinteressata in quanto contenente “informazioni riservate la cui diffusione potrebbe risultare pregiudizievole”, invocando quanto prescritto dall’art. 24, co. 6 lett. d), che pone la riservatezza come limite al diritto di accesso e i dati sensibili della controinteressata come argine all’accesso cd. difensivo ai sensi del co. 7 dello stesso articolo.

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