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Appalti sanità: Legittimità degli atti di gara senza il riconoscimento di un quantitativo “minimo garantito”

Non precludono la formulazione di un’offerta “sostenibile” le previsioni di gara che stimano la base di gara ricorrendo al criterio del “fabbisogno storico” senza nel contempo prevedere un quantitativo minimo garantito

15 GIUGNO 2022

Con sentenza n. 4062 del 23 maggio 2022, la Sezione III del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla legittimità delle previsioni di gara, con le quali la Stazione Appaltante Unica Regionale Umbra ha stimato i quantitativi da porre a base di gara in relazione ai dati di fabbisogno storico senza tuttavia vincolarsi al riconoscimento di un minimo garantito in capo all’aggiudicatario.

La controversia sottesa alla pronuncia aveva ad oggetto l’impugnativa degli atti di gara inerenti alla “procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di protesi ortopediche e dei dispositivi correlati al loro impiego per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria”.

In particolare, oggetto del contendere era la presunta portata “escludente” della documentazione di gara nella parte in cui  aveva preventivato la stima della fornitura sulla base dei dati derivanti dai fabbisogni storici forniti delle Aziende sanitarie destinatarie dell’appalto.

La summenzionata documentazione era stata ritenuta dal Collegio di prime cure illegittima giacché non avrebbe previsto un quantitativo “minimo garantito” in capo all’aggiudicatario.

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