Nell’ambito degli appalti pubblici, sono escluse da IVA le compensazioni economiche ricevute dall’appaltatore a fronte del “caro materiali”.
9 GIUGNO 2022
Questo l’indirizzo fornito dall’Agenzia delle Entrate al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (di seguito MIMS), che dovrebbe trovare a breve ufficializzazione con l’emanazione di una specifica pronuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria.
A parere dell’Agenzia si escluderebbe l’applicazione dell’IVA sugli importi riconosciuti ai sensi dell’art.1-septies, del DL 73/2021 (convertito con modificazioni nella legge 106/2021) che, “in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica”, si configurerebbero quali «“mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”».
A tali conclusioni l’Agenzia giunge partendo proprio dal dettato normativo dell’art. 1-septies del DL 25 maggio 2021, n.73 (convertito con modificazioni nella legge 106/2021), che ha introdotto un meccanismo di compensazione straordinario per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021.
In particolare, la norma stabilisce che, laddove il prezzo dei singoli materiali da costruzioni impiegati nelle lavorazioni eseguite nel 2021 subisca variazioni (in aumento o in diminuzione) superiori all’8%, rispetto al prezzo rilevato alla data dell’offerta, si fa luogo a compensazioni per la percentuale eccedente l’8% (ovvero il 10% complessivo, in caso di variazioni riferite a più anni).
A tal fine, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) rileva, con proprio decreto, le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Si tratta, nello specifico, di un meccanismo che opera in deroga alla disciplina compensativa di cui all’art.133 del precedente Codice D.lgs. 163/2006, nonché all’art.106 co.1, lett.a) dell’attuale Codice D.lgs. 50/2016 che disciplina la revisione prezzi per i contratti stipulati sotto la vigenza del nuovo Codice Appalti.
Il co.8 del citato art.1-septies dispone inoltre l’istituzione nello stato di previsione del MIMS di un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, volto alla compensazione dei prezzi medesimi in caso di insufficienza delle risorse.
L’Amministrazione, quindi, per rispondere all’istanza di chiarimento analizza la specifica disciplina relativa ai contributi pubblici e invoca i principi sanciti dal Giudice europeo, in accordo ai quali affinché la somma erogata possa essere assoggettata ad IVA occorre verificare che la contribuzione sia correlata a specifiche prestazioni oppure se l’impresa che se ne avvale sia tenuta ad una controprestazione.
Ciò premesso, in base alle modalità operative della disciplina nazionale in commento, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’erogazione delle somme facenti parte del citato Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge che prevedono sia i soggetti destinatari, sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le modalità di calcolo delle predette somme.
Pertanto, l’erogazione di tali somme non integra il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA, ai sensi del’art.3 del DPR 633/1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica, essendo dette somme erogate dal MIMS in assenza di alcuna controprestazione nei confronti dell’ente erogatore.
Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, tali importi si configurano quali “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, esclusi dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi ai sensi del’art.2. co.3, lett.a) del DPR 633/1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
A parere dell’ANCE, le conclusioni a cui giunge l’Amministrazione finanziaria trovano sicura applicazione con riferimento al meccanismo definito dal citato art.1-septies del DL 73/2021, atteso che la contribuzione erogata, in base alla specifica disciplina operativa, viene qualificata come contributo pubblico e non già come maggiorazione del corrispettivo.