News

Nel concetto di violazioni degli obblighi previdenziali rientrano non solo il mancato versamento degli oneri contributivi ma anche le omissioni delle denunce obbligatorie prescritte

3 GIUGNO 2022

Con l’ordinanza cautelare n.64/2022 in commento, il T.a.r. Basilicata ha chiarito che nel concetto di violazione contributiva, di cui all’art. 80, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, non rientra solo il mancato pagamento degli oneri contributivi e previdenziali, ma anche l’omessa denuncia mensile obbligatoria (c.d. “UniEmens”).

La controversia trae origine dal ricorso esperito dall’impresa, originaria aggiudicataria, avverso il provvedimento di esclusione disposto dalla P.A. dopo il rilascio da parte dell’I.N.A.I.L., a seguito ad apposita richiesta dalla stessa formulata in data 16.02.2022, di un D.U.R.C. negativo nei confronti dell’impresa mandante OMISSIS per omessa ed incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili e per le denunce che presentano dati incongruenti.

La contestazione non è stata accolta dal giudice amministrativo che, già in sede cautelare, con l’ordinanza de quo ha rigettato l’istanza di sospensiva sul presupposto che nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra anche l’omissione delle denunce obbligatorie.

Secondo il Collegio “solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’Ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti” con la conseguenza che la mancata presentazione della denuncia impedisce all’ente previdenziale l’accertamento delle informazioni necessarie ai fini del calcolo dell’importo contributivo dovuto.

La pronuncia si colloca all’interno di un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale l’inadempimento degli obblighi di presentazione della denuncia periodica (entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga) integra di per sé violazione contributiva grave e ciò a prescindere che in conseguenza della mancata presentazione della denuncia sia stato omesso il versamento dei contributi per importi inferiori alla soglia di gravità di cui all’art. 3, co. 3 del D.M. 30 gennaio 2015 (Cons. Stato, Sez. III, 9.04.2019, n. 2313; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 24.07.2018, n. 8371).

CONTINUA A LEGGERE...