1 GIUGNO 2022
La mancata impugnazione del diniego di accesso agli atti nel termine di trenta giorni di cui all’art. 116 c.p.a., avente carattere decadenziale, non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, qualora a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo.
Il caso di specie
La vicenda può essere sinteticamente riassunta. Una società partecipava a una procedura di gara (indetta da ACEA s.p.a.) per l’instaurazione di un partenariato per l’innovazione (artt. 65 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito solo “Codice dei contratti pubblici” o “Codice”) destinato alla predisposizione di un apparato tecnologico da installare sui pali di pubblica illuminazione per l’implementazione dei servizi per “smart city”.
La società ricorrente presentava, in data 13 settembre 2021, alla casella pec riservata da ACEA alle procedure di gara, una istanza di accesso agli atti della procedura, richiedendo: “– copia della richiesta di giustificazioni inviata alla società aggiudicataria, nonché delle giustificazioni presentate da tale società e del provvedimento di valutazione della congruità dell’offerta adottato dal RUP e/o dalla Commissione; – copia di eventuali richieste di chiarimenti formulate alle ditte concorrenti e relative risposte e/o documenti integrativi; – copia del provvedimento di aggiudicazione provvisoria (ove disposto) e di aggiudicazione definitiva”. Sulla richiesta, spirato il termine di 30 giorni previsto dalla legge per l’esame e la decisione da parte della P.A. (art. 25 l. n. 241/1990), si formava il silenzio-rigetto, provvedimento non impugnato dalla parte nei tempi e modi di legge (art. 116 d.lgs. n. 104/2010).
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