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Il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica osta all’inserimento nell’offerta tecnica di elementi anche solo potenzialmente idonei a svelare l’offerta economica

31 MAGGIO 2022

Non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione la lex specialis che vieta con conseguenze espulsive l’inserimento di elementi economici all’interno dell’offerta tecnica
Con sentenza n. 1785 del 14 marzo 2022, la Sezione V del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito al c.d. divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica.

La controversia sottesa alla decisione aveva ad oggetto una procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di un impianto sportivo, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La documentazione di gara prescriveva che i concorrenti descrivessero nell’offerta tecnica una proposta gestionale tecnico-amministrativa dei servizi, articolata sulla base dei seguenti elementi di valutazione: a) programma di gestione; b) programma di didattica sportiva; c) progettualità ed attività di carattere ricreativo ludico sportivo; d) programma di manutenzione. In particolare, l’art. 22 del Disciplinare di gara sanciva il divieto di inserire nell’offerta tecnica elementi di quantificazione economica e/o finanziaria, e specificamente i costi di manutenzione.

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