20 MAGGIO 2022
In tema di costi del lavoro e anomalia, non è inaffidabile l’offerta che sottostima futuri carichi contributivi se può trovare eventuale compensazione in altre voci, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale che consente in sede di giustificativi compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate.
È quanto stabilisce il Tar Lazio Roma sez. II con la sentenza del 29 aprile 2022 n. 5269.
I fatti di causa
La controversia si riferisce ad un appalto di servizi nell’ambito del quale la ricorrente contesta l’offerta dell’aggiudicataria asserendone l’anomalia, ed in particolare sostenendo l’inaffidabilità della stessa laddove, tra le altre cose, sottostima futuri carichi contributivi. La contestazione però non è stata accolta dal giudice amministrativo che, ribandendo i consolidati principi che attengono alla verifica dell’anomalia dell’offerta, ha ritenuto superabile la specifica contestazione sull’assunto che in sede di giustificativi l’impresa può operare compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate.
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