News

Consorzi stabili e cumulo alla rinfusa di requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nell’affidamento di servizi e forniture

2 MAGGIO 2022

Qualificazione degli operatori economici – Requisiti di idoneità tecnica e finanziaria – Consorzio stabile – Affidamento di servizi e di forniture – “cumulo alla rinfusa” – interpretazione dell’art. 47, comma 2 bis d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – ammissibilità (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 47, comma 2 bis; art. 83, comma 1 e 2; art. 94).

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda quater; sentenza del 7 aprile 2022, n. 4082

L’art. 47, comma 2 bis d.lgs. n. 50/2016 deve essere interpretato nel senso che, per gli affidamenti di servizi, i consorzi stabili ritraggono dalle singole imprese consorziate [indipendentemente dal distinguo tra consorziati designati e non designati] i requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara, ossia segnatamente, per quanto qui specificamente interessa, i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, tramite il meccanismo del “cumulo alla rinfusa”, che pertanto continua a trovare applicazione.

Alla luce dei canoni ermeneutici propri di un’interpretazione di tipo letterale, si ritiene che l’art. 47, comma 2 bis d.lgs. n. 50/2016 debba essere letto nel senso di prevedere, quale regime di qualificazione dei consorzi stabili operante nelle procedure di affidamento di servizi e forniture, il “cumulo alla rinfusa”, avendo chiaramente accordato al consorzio la possibilità di avvalersi dei requisiti (di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria) apportati dai singoli consorziati, da sommare ai requisiti maturati in proprio ai fini del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla lex specialis di gara.