28 APRILE 2022
In tema di costi del lavoro e anomalia, in sede di verifica non è sufficiente fondare la valutazione sulla congruità dell’offerta economica soltanto sul CCNL.
In relazione al profilo del costo del lavoro offerto dal concorrente, la verifica deve avvenire avendo come parametro di riferimento le “tabelle” dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sono redatte “sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.
È quanto stabilisce il TAR Lazio – Roma – sez. II – con la sentenza del 21 aprile 2022 n. 4910.
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