19 APRILE 2022
La possibilità di presentare una pluralità di offerte o offerte alternative, comportando l’opportunità di sfruttare una pluralità di opzioni, non può mai essere accordata o riservata ad una sola impresa concorrente, ma deve comunque essere garantita a tutte le partecipanti in nome della par condicio e, pertanto, prevista e regolata nella lex specialis.
È quanto stabilisce il Consiglio di Stato sezione III con la Sentenza n. 2413 del 1° aprile 2022.
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