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Consiglio di Stato: giudizio di congruenza dell'offerta economica

2 AGOSTO 2019

Nella sentenza n. 4871 del 10 luglio 2019 il Consiglio di Stato precisa che, nell'ambito delle gare pubbliche di appalto, il giudizio di incongruenza dell'offerta economica deve essere condotto allargando lo sguardo a tutti gli elementi positivi e negativi, quindi attraverso una valutazione complessiva in grado di compensare voci di prezzo eccessivamente basse con altri e maggiormente capienti elementi dell'offerta; nel caso specifico, i giudici rilevano che il ricorso era affetto da un errore di impostazione, in quanto gli oneri aziendali della sicurezza di cui il ricorrente assumeva l’anomalia devono essere rapportati “all'entità e alle caratteristiche della fornitura” (art. 97 comma 5 lett. c) d.lgs. 50/2016), per cui la valutazione di congruenza di tali costi non può assumere a parametro di riferimento, come invece sostenuto dal ricorrente, il valore economico dell’offerta.

Qui il testo integrale della sentenza